FONDO PER INTERVENTI LEGISLATIVI A FAVORE DEI CAREGIVER (Art. 1, comma 334, l. 178/2020)

Legge di Bilancio per l'anno 2021


FONDO PER INTERVENTI LEGISLATIVI A FAVORE DEI CAREGIVER (Art. 1, comma 334, l. 178/2020)

Le misure adottate, in breve

È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare, come definito al comma 255, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre2017, n. 205, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Si ritiene innanzitutto utile ricostruire l'annosa questione del Fondo caregiver, per poi fare alcune ulteriori considerazioni.

1. La legge n. 205/2017 (c.d. legge di bilancio per l'anno 2018) aveva previsto, nell'articolo 1 comma 254, l'istituzione del "Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare", con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020, per permettere quindi di creare una copertura finanziaria per "interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare";

2. La medesima legge, nel successivo comma 255, aveva altresì fornito, ai fini dell'individuazione dei beneficiari degli interventi legislativi sopra detti, una prima definizione legislativa di caregiver familiare (tutt'oggi ancora in vigore) ricollegando lo stesso alla "persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18."

3. Però, il decreto legge n. 86/2018, convertito in Legge n. 97/2018 (e contenente il riordino delle competenze di alcuni Ministeri e di interventi in tema di famiglia e disabilità), nel trasferire la gestione del Fondo dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha diversamente finalizzato le risorse del ridetto Fondo, prevedendo che queste fossero destinate ad "interventi" in favore dei caregiver, elidendo dalla precedente legge n. 205/2017 il riferimento al fatto che tali interventi dovessero essere "legislativi" e quindi volti a dare una compiuta e stabile disciplina alla materia, fornendo tra l'altro un quadro di interventi di base statale e omogeneo su tutto il territorio nazionale.

4. Viceversa, con il decreto n. 86/2018, si è stabilito che le risorse del Fondo fossero ripartite tra le regioni secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio, ovvero del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata.

5. Nel frattempo, la legge n. 145/2018 (c.d. legge di bilancio per l'anno 2019) ha stabilito nell'art. 1, comma 483, l'incremento di 5 milioni di euro del Fondo sopra detto per ciascun anno del triennio 2019-2021, precisando, nel successivo comma 484, che le somme non utilizzate nel singolo esercizio finanziario fossero comunque state riassegnate al medesimo Fondo.

6. Fino ad oggi non sono stati utilizzati quindi ben 70 milioni di euro (20 milioni del 2018, 25 milioni del 2019 e 25 milioni del 2020), né per attivare gli interventi "legislativi" precedentemente previsti, né per attivare "degli interventi secondo distribuzione regionale, ma il 16 ottobre 2020, in sede di Conferenza Unificata, è stato espresso il parere favorevole sul decreto di riparto di 68.314.662,00 euro del "Fondo per il sostegno e il ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare" tra le Regioni che dovranno utilizzarlo per interventi di sollievo e sostegno destinati al caregiver familiare, secondo i seguenti criteri e priorità:

- ai caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima, come definita dall'art. 3 del decreto 26 settembre 2016;

- ai caregiver di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali comprovata da idonea documentazione;

- a programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita.

Tale quadro porta quindi a considerare che si era scelto in questi ultimi mesi, pur comprensibilmente, in un certo qual modo di allocare subito alle regioni le risorse accumulate fino ad oggi per dare risposte alla situazione emergenziale, ma il timore è che le Regioni, ricevute tali somme, le utilizzino ripartendole tra i vari beneficiari senza invece attivare seri percorsi di presa in carico, col rischio quindi che le risorse, se non inquadrate all'interno di un più ampio sistema di interventi per quella data persona e per quel dato caregiver o per un certo territorio, risultino un "contentino" polverizzato tra svariate decine di migliaia di persone che esaurisca la sua efficacia nel giro di poche settimane.

La novità è che nel disegno di legge di bilancio per l'anno 2021 si parla di nuovo di Fondo caregiver per "interventi legislativi" mettendo 30 milioni per l'anno 2021, 25 milioni per ciascuno degli anni 2021-2022-2023.

Sicuramente però occorrerà un fondo di ben altre dimensioni visto che si pensano interventi statali che non possono non partire da una serie tutela previdenziale ed assicurativa per i caregiver e considerare come imprescindibili i seguenti punti:

1. valorizzazione del caregiver quale perno attorno a cui far ruotare servizi, interventi, prestazioni da garantire alla persona con disabilità all'interno di un più ampio progetto di vita della stessa, che permetta a quest'ultima di vivere tutti i suoi ambienti di vita con i giusti supporti e sostegni, incluso quello del suo caregiver;

2. concreti interventi di supporto al caregiver, onde consentirgli di poter essere realmente il "facilitatore" della persona con disabilità nella fruizione dei vari servizi e nella partecipazione nella società, permettendogli di avere a sua volta spazi personali (tutelando anche il diritto a perseguire propri interessi e sviluppi lavorativi e/o familiari) o tutele di tipo previdenziale ed assicurativo che fungano da contrappesi alla dedizione, alle rinunce e ai rischi che il caregiver vive nella sua costante attività di cura ed assistenza;

3. libertà di scelta da parte della persona con disabilità del familiare che debba assumere la qualifica di caregiver, nel novero di quelli più strettamente legati ad esso (semmai anche da un rapporto di convivenza, come si dirà meglio infra);

4. evitare il rischio di rendere il rapporto persona con disabilità/caregiver esclusivo e quindi segregante ed a rischio di emarginazione sociale;

5. evitare per lo stesso caregiver forme di isolamento familiare, l'abbandono dell'attività lavorativa e la marginalizzazione sui posti di lavoro e nelle relazioni sociali causate dall'attività del prendersi cura;

6. maggiore attenzione per i caregiver di lunga durata (soprattutto i genitori di persone con disabilità) che prestano tale attività per una gran parte della propria vita, rispetto a chi svolge attività di cura per una piccola fase della propria vita per una malattia, pur a volte infausta, dall'andamento però abbastanza rapido o di medio termine (alcuni mesi/anni), per cui si riesce in tal periodo comunque a contenere, seppur con grandi sacrifici e con alcune agevolazioni previste dal nostro sistema (congedo biennale dal lavoro, ecc..) l'intero assetto personale e familiare;

7. evitare che il sistema di welfare arretri delegando (se non addirittura "scaricando") sul caregiver l'intero carico assistenziale e di promozione di sviluppo della persona con disabilità, a fronte semmai del riconoscimento di alcuni benefici fiscali o di una semplice indennità in favore di quest'ultimo;

8. previsione di sistemi di intervento compensativi o di emergenza nel caso di circostanze eccezionali (ricovero ospedaliero urgente del caregiver) ovvero di eventi di grande impatto come quello pandemico (con isolamento in caso del caregiver e suo familiare) o di cataclismi naturali (terremoti o altre situazioni di emergenza naturale).

Il testo della legge di bilancio

Comma 334 - È istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale svolta dal caregiver familiare, come definito dal comma 255 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.